AVVISO PER IL PUBBLICO

Banca di Forlì–Reclami

Modulo di reclamo


Ombudsman Giurì Bancario

Regolamento dell’Ombudsman

Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici trasfrontalieri

Lettera tipo per ricorso all’Omdusman


Conciliatore Bancario

Regolamento di procedura per la conciliazione

Lettera tipo per istanza al Conciliatore Bancario


Arbitrato presso il Conciliatore Bancario


Regolamento del procedimento di arbitrato presso la camera arbitrale del conciliatore bancariofinanziario

Arbitro Bancario Finanziario

Guida pratica

Area Organizzazione
TRASPARENZA

AVVISO PER IL PUBBLICO

Gentile Cliente,

la Banca di Forlì opera da sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il personale è quotidianamente impegnato per fornire un servizio di qualità ponendo la massima attenzione al pieno soddisfacimento delle esigenze del Cliente.

Tuttavia, nonostante il nostro impegno, si potrebbero verificare casi di insoddisfazione nei confronti dei servizi forniti dalla Banca o casi di errori materiali che possono comportare per i clienti danni economici o di altro tipo.

Per qualunque problema La invitiamo innanzitutto a contattare le nostre filiali che sono a Sua completa disposizione per fornirLe chiarimenti e per concordare una soluzione soddisfacente.

Nel caso in cui si ritenga insoddisfatto, potrà inoltrare un reclamo all’Ufficio Reclami della Banca di Forlì compilando l‘apposito modulo (scarica il modulo) indicando, oltre ai suoi dati anagrafici, ogni dettaglio in merito all’evento che ha originato il reclamo, ed eventualmente allegando copia della documentazione che reputerà più utile. Il modulo e gli allegati potranno essere consegnati presso qualsiasi filiale oppure inviati:

- via fax al numero 0543 – 450848
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: reclami@bancaforli.it
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:

Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C.
Ufficio Reclami
Corso della Repubblica 2/4
47122 Forlì

Sarà nostra cura esaminare al più presto e con la massima attenzione le segnalazioni pervenuteci e fornire tempestivamente la nostra risposta (e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta).

Nel caso ritenga insoddisfacente anche la risposta al reclamo e/o la relativa soluzione prospettata dalla Banca, potrà ricorrere, per una Sua migliore tutela, ad un organismo di conciliazione o arbitrato. Di seguito l’elenco degli organismi di conciliazione o arbitrato attivati dal sistema bancario italiano.

- l’Ombudsman Giurì Bancario;

E’ un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l' "Ufficio Reclami" della propria banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell’Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, i bonifici transfrontalieri e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario (trasparenza bancaria). Se è richiesto un risarcimento del danno, la questione rientra nella competenza dell’Ombudsman se l’importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria. L’intervento dell’ Ombudsman Giurì Bancario è in ogni caso gratuito per il Cliente.

Il Cliente può ricorrere all’ Ombudsman Giurì Bancario inviando apposita richiesta (scarica il modulo) e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Ombudsman Giurì Bancario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma

Per maggiori dettagli, leggi il Regolamento dell’Ombudsman e il Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici trasfrontalieri o visita il sito www.conciliatorebancario.it

- la Conciliazione;

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli “organismi di conciliazione”) l’accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli “organismi di conciliazione” costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Il Cliente può ricorrere all’ “ORGANISMO DI CONCILIAZIONE BANCARIA”, Organismo di conciliazione istituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario” inviando apposita richiesta (scarica il modulo) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Conciliatore BancarioFinanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma

Per maggiori dettagli, leggi il Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222) o visita il sito www.conciliatorebancario.it.

- l’Arbitrato

L’arbitrato è una procedura diretta a chiudere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

Per maggiori dettagli, leggi il Regolamento del procedimento di arbitrato presso la camera arbitrale del conciliatore bancariofinanziario o visita il sito www.conciliatorebancario.it

- l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Si tratta di un organismo di recente costituzione che si aggiunge ai tradizionali sistemi di conciliazione e arbitrato sopra elencati.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari. È detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’ABF è un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l’arbitrato.

L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se la Banca non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.

Per presentare il ricorso si dovrà versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto.

I Clienti residenti in Emilia Romagna possono ricorrere all’ABF inviando tramite posta, fax ovvero posta elettronica certificata (PEC), il modulo contenuto nella guida pratica debitamente compilato a:

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 - 20123 Milano


Il ricorso può essere altresì inviato o presentato presso qualunque Filiale della Banca d’Italia.

Per maggiori dettagli, leggi la guida pratica che contiene anche il modulo di accesso all’ABF o visita il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

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